Il Conto Termico 3.0 introduce un percorso di incentivazione per migliorare la prestazione energetica degli edifici esistenti in Italia. L’automazione degli edifici è uno degli interventi espressamente previsti, con funzioni ammissibili, limiti di calcolo e procedura di domanda propri.
Il meccanismo e l’obbligo italiano di automazione degli edifici hanno finalità diverse. La norma sui BACS stabilisce se un edificio non residenziale debba essere dotato di sistemi di automazione e controllo. Il Conto Termico 3.0 stabilisce se uno specifico progetto e il relativo soggetto richiedente possano beneficiare di un incentivo. Un progetto può rientrare in entrambi i quadri, ma il rispetto di uno non dimostra la conformità all’altro.
Stato attuale e data di entrata in vigore
Il decreto ministeriale del 7 agosto 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025. L’articolo 31 ne dispone l’entrata in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 25 dicembre 2025.
Il decreto ha sostituito il precedente quadro del Conto Termico per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le indicazioni vigenti del GSE trattano come operativi il nuovo processo sul Portaltermico e l’intervento di automazione degli edifici.
Questa guida riguarda l’intervento di automazione degli edifici previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera f). Non calcola l’incentivo per impianti termici, fotovoltaico, accumulo, ricarica di veicoli elettrici o altri interventi che potrebbero far parte di un progetto più ampio.
Soggetti ed edifici ammissibili
L’articolo 4 ammette agli interventi di efficienza energetica dell’articolo 5 due categorie di soggetti:
- le amministrazioni pubbliche; e
- i soggetti privati, esclusivamente per interventi su edifici appartenenti al settore terziario.
L’articolo 5 limita l’intervento agli edifici esistenti, alle parti di edifici esistenti o alle unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione. Le attuali indicazioni del GSE aggiungono una verifica pratica dell’immobile: al momento della domanda deve essere iscritto al Catasto edilizio urbano, non deve appartenere a una categoria F relativa a immobili in corso di costruzione e deve essere dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante.
Per i soggetti privati, pertanto, l’ammissibilità non costituisce un incentivo generale all’automazione di qualsiasi immobile industriale o residenziale. Prima di considerare un progetto come opportunità nell’ambito del Conto Termico 3.0, verifica il soggetto richiedente, la destinazione d’uso dell’edificio, la situazione catastale e l’impianto di climatizzazione esistente.
Il richiedente deve inoltre distinguere i lavori di automazione degli edifici dalle apparecchiature installate per un altro intervento. Il GSE fornisce un esempio preciso: i sistemi di termoregolazione o le valvole termostatiche associati alla sostituzione dei serramenti rientrano nei costi di quell’intervento, mentre l’articolo 5, comma 1, lettera f), copre i dispositivi di automazione ammissibili per i servizi espressamente indicati.
Funzioni di automazione ammissibili
Il decreto definisce l’automazione degli edifici in modo da comprendere sia i servizi termici sia quelli elettrici. Le finalità indicate sono il miglioramento dell’efficienza energetica di:
- riscaldamento;
- raffrescamento, ventilazione e condizionamento;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- illuminazione;
- controllo delle schermature solari;
- controllo centralizzato e integrato delle diverse applicazioni;
- diagnostica; e
- rilevazione dei consumi.
L’articolo 5 comprende anche la termoregolazione, la contabilizzazione del calore e la trasmissione e l’elaborazione dei relativi dati. L’articolo 6 considera ammissibili la fornitura e l’installazione dei sistemi di automazione che soddisfano i requisiti, insieme agli adeguamenti necessari degli impianti elettrici, di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva.
L’attuale chiarimento del GSE traccia un confine utile. Nell’ambito dell’intervento di automazione degli edifici, i dispositivi ammissibili devono riguardare i servizi elencati, il controllo integrato, la diagnostica o la rilevazione dei consumi. Una valvola o un componente di regolazione locale non diventa automaticamente un costo di automazione solo perché può comunicare con un controllore.
Il sistema installato deve soddisfare i requisiti tecnici dell’Allegato 1 del decreto. La percentuale di incentivo e i massimali di costo non sostituiscono tali requisiti. Il fascicolo di progetto deve identificare i servizi controllati, le funzioni, le apparecchiature, i percorsi dei dati e l’esito della messa in servizio, senza limitarsi a una descrizione generica del prodotto.
L’aliquota del 40% e i relativi limiti
Per l’automazione degli edifici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), la Tabella 7 stabilisce tutti e tre i limiti di calcolo:
| Voce di calcolo | Valore per l’automazione degli edifici |
|---|---|
| Quota incentivata della spesa ammissibile | 40% |
| Costo specifico massimo ammissibile | EUR 60/m² di superficie utile interessata dall’intervento |
| Incentivo totale massimo | EUR 100.000 |
L’incentivo, quindi, non corrisponde semplicemente al 40% di ogni importo fatturato. Il calcolo è vincolato alla superficie utile, al costo massimo ammissibile di EUR 60/m² e al massimale di EUR 100.000. Nel calcolo rientrano soltanto le spese ammissibili riferibili all’intervento.
Il decreto prevede un incremento del 10% per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere d), e) e f), quando i componenti utilizzati sono prodotti nell’Unione europea. L’incremento deve essere richiesto soltanto quando i componenti e la documentazione probatoria soddisfano il decreto e le regole vigenti del GSE per la domanda.
L’articolo 3 stabilisce inoltre limiti annui di spesa cumulata per il meccanismo. La sola ammissibilità non comporta la prenotazione delle risorse. Durante la preparazione della domanda, verifica il processo vigente del GSE e la disponibilità del contingente.
I casi circoscritti di copertura al 100% per edifici pubblici
L’aliquota generale per l’automazione degli edifici è pari al 40%. L’articolo 11, comma 2, e la nota alla Tabella 7 elevano la quota incentivata al 100% esclusivamente per determinati casi relativi a edifici pubblici:
- edifici in uso a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; e
- gli specifici edifici pubblici ricompresi nell’articolo 48-ter del decreto-legge 104/2020.
L’aliquota del 100% non elimina il costo unitario massimo né il massimale dell’incentivo. Un progetto ammissibile resta soggetto al limite di EUR 60/m², al massimale di EUR 100.000 e ai requisiti tecnici e procedurali applicabili.
Non presentare la copertura al 100% come aliquota ordinaria del settore pubblico. Documenta prima il proprietario o utilizzatore pubblico, la popolazione del comune ove pertinente, la categoria dell’edificio e la fattispecie dell’articolo 11, comma 2, sulla quale si basa la domanda.
Erogazione in cinque anni e termine di 90 giorni
La Tabella 1 assegna all’automazione degli edifici una durata dell’incentivo di cinque anni. L’articolo 11 dispone che gli incentivi siano erogati in rate annuali costanti per la durata prevista.
Per l’accesso diretto, l’articolo 14 impone al soggetto responsabile di presentare la domanda tramite il Portaltermico del GSE entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. Il mancato rispetto del termine rende la domanda inammissibile nell’ambito dell’accesso diretto.
Le amministrazioni pubbliche possono anche utilizzare l’accesso tramite prenotazione quando ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 14, ad esempio una diagnosi energetica accompagnata dall’impegno amministrativo a realizzare un intervento ammissibile, un contratto di prestazione energetica idoneo o un provvedimento di aggiudicazione dei lavori. La prenotazione è una procedura distinta, con scadenze intermedie e prove proprie. Non deve essere descritta come uno strumento per prorogare il termine di 90 giorni previsto per l’accesso diretto.
Predisporre il fascicolo probatorio prima dell’acquisto
L’offerta commerciale deve basarsi su un perimetro di progetto documentato. Un fascicolo probatorio utile comprende:
- Ammissibilità del soggetto e dell’edificio. Tipologia del soggetto richiedente, destinazione terziaria per i privati, dati catastali, stato di edificio esistente e impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante.
- Perimetro dell’intervento. Superficie utile, servizi dell’edificio interessati, sistemi di controllo esistenti, apparecchiature mantenute e adeguamenti necessari.
- Prospetto delle funzioni. Controllo automatico, termoregolazione, contabilizzazione, integrazione, diagnostica, rilevazione dei consumi, trasmissione ed elaborazione dei dati per ciascun servizio.
- Prospetto dei costi. Costi ammissibili dell’automazione distinti dagli altri interventi, calcolo del limite di EUR 60/m² e massimale di EUR 100.000.
- Prove di messa in servizio. Identificativi dei dispositivi e dei controllori, elenco punti, schemi di rete, sequenze collaudate, recapito degli allarmi e andamenti rappresentativi.
- Registro della domanda. Data di conclusione, fatture, documenti professionali, invio tramite Portaltermico e prove a sostegno dell’eventuale aliquota per edifici pubblici prevista dall’articolo 11, comma 2.
Mantieni separati il calcolo dell’incentivo e l’accettazione tecnica. Una fattura ammissibile non dimostra il corretto funzionamento di una sequenza di controllo. Un andamento in tempo reale non dimostra che il relativo costo rientri nel calcolo del Conto Termico.
Pianificare le misure in base ai servizi controllati
Per ogni funzione dichiarata devono essere osservabili un ingresso, una decisione e un risultato. Il piano di misura può comprendere:
| Servizio | Prove utili |
|---|---|
| Riscaldamento e acqua calda | Energia in ingresso, energia termica erogata ove misurata, temperature, stato di marcia, setpoint, stato della valvola e programma |
| Raffrescamento e ventilazione | Energia elettrica in ingresso, energia termica erogata ove disponibile, stato del ventilatore o del compressore, portata d’aria o pressione, condizioni degli ambienti occupati e allarmi |
| Illuminazione | Energia del circuito, stato di occupazione o del programma, comando di controllo e stato effettivo dell’uscita |
| Schermature solari | Condizioni della zona, comando, riscontro di posizione e interazione con la domanda di riscaldamento, raffrescamento e illuminazione |
| Controllo integrato | Ora condivisa, scambio dati approvato, richiesta del sistema di supervisione, risposta locale, esclusione manuale e comportamento in caso di perdita della comunicazione |
| Diagnostica | Origine del guasto, data e ora, servizio interessato, destinatario dell’allarme, presa in carico e ripristino del funzionamento normale |
Per ogni punto registra il perimetro fisico, il dispositivo sorgente, l’unità, l’intervallo di campionamento, lo storico conservato e lo stato di qualità. Registra separatamente i punti scrivibili, indicando il soggetto autorizzato alla scrittura, l’intervallo ammesso, gli interblocchi, il timeout, il riscontro e lo stato sicuro predefinito.
Usa la guida ai perimetri di misura delle prestazioni delle apparecchiature per distinguere energia in ingresso, uscita utile e livello del servizio. L’applicazione per il monitoraggio energetico HVAC offre un punto di partenza pratico per definire i perimetri degli impianti e dei programmi.
Il ruolo di EpiSensor
EpiSensor può aggiungere misure operative e integrazioni dati supportate a un progetto di automazione ammissibile. I monitor elettrici possono separare le linee HVAC, dell’illuminazione e degli ausiliari. Le interfacce a impulsi e M-Bus possono acquisire i totali dei contatori di gas, acqua e calore. Le interfacce Modbus e analogiche possono acquisire gli stati d’impianto e i valori di processo supportati. Edge può conservare localmente i dati d’intervallo e fornire i dati approvati a un BMS, a una piattaforma energetica o a un processo di rendicontazione.
Queste funzioni possono colmare le lacune di misura, supportare la diagnostica e conservare le prove del funzionamento continuativo delle sequenze messe in servizio. Non stabiliscono l’ammissibilità del soggetto, non certificano i requisiti dell’Allegato 1, non calcolano l’incentivo e non presentano la domanda tramite Portaltermico.
Usa l’applicazione per l’integrazione BMS e SCADA per definire l’interfaccia approvata senza sostituire le funzioni locali di controllo e sicurezza dell’impianto. Per una prima ricognizione, il System Builder può aiutare ad associare ciascun punto di misura all’interfaccia necessaria.
Domande frequenti
Quale incentivo prevede il Conto Termico 3.0 per l’automazione degli edifici?
L’intervento di automazione copre il 40% della spesa ammissibile, con un costo specifico massimo ammissibile di EUR 60 per metro quadrato e un incentivo totale massimo di EUR 100.000. L’incentivo è erogato in cinque rate annuali costanti.
Quando l’incentivo per l’automazione degli edifici può coprire il 100% della spesa ammissibile?
L’aliquota del 100% è limitata ai casi relativi a edifici pubblici definiti dall’articolo 11, comma 2: edifici in uso a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e gli specifici edifici pubblici ricompresi nell’articolo 48-ter del decreto-legge 104/2020. Restano applicabili i limiti del meccanismo relativi al costo unitario e all’incentivo massimo.
Le imprese private possono accedere all’intervento di automazione degli edifici?
I soggetti privati sono ammissibili soltanto per interventi su edifici del settore terziario. Al momento della domanda, l’edificio deve essere esistente, iscritto al Catasto edilizio urbano, non appartenere a una categoria F relativa a immobili in costruzione ed essere dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante.
Quali funzioni di automazione degli edifici sono ammissibili?
Il decreto comprende gestione e controllo automatici per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, condizionamento, acqua calda sanitaria, illuminazione, schermature solari, controllo integrato delle applicazioni, diagnostica e rilevazione dei consumi. La voce di costo ammissibile include le apparecchiature di automazione conformi e gli adeguamenti necessari degli impianti elettrici, di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva.
Qual è il termine per presentare la domanda?
Per l’accesso diretto, il soggetto responsabile deve presentare la domanda tramite il Portaltermico del GSE entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. Le amministrazioni pubbliche possono inoltre utilizzare l’accesso tramite prenotazione quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 14.